Articolo 111 del codice di procedura penale

Art. 111.
Data ((e sottoscrizione))degli atti
1.Quando la legge richiede la data di un atto, ((informatico o analogico,)) sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. L'indicazione dell'ora e' necessaria solo se espressamente descritta.
2.Se l'indicazione della data di un atto e' prescritta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.
((2-bis.L'atto redatto in forma di documento informatico e' sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.))((290))((2-ter.La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorita' procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identita' della persona che lo ha reso.))((290))((2-quater.Quando l'atto e' redatto in forma di documento analogico e ne e' richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.))((290))--------------AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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