Articolo 111 del codice di procedura penale

Art. 111. Data degli atti1.Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il
giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto.
L'indicazione dell'ora e' necessaria solo se espressamente descritta.
2.Se l'indicazione della data di un atto e' prescritta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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