Articolo 356 del codice di procedura penale

Art. 356. Assistenza del difensore1.Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facolta' di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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