Articolo 251 del codice di procedura penale

Art. 251. Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali1.La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2.Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo' disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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