Articolo 412 del codice di procedura penale

Art. 412.Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale1.((Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari)). Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. ((247))2.Il procuratore generale puo' altresi' disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma-------------AGGIORNAMENTO (247)
La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 19 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi