Articolo 310 del codice di procedura penale
Art. 310. A p p e l l o1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi.
2.Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell 'appello e' dato immediato avviso all' autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell' udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti ((con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione)).
3.L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
(71)
-------------AGGIORNAMENTO (71)
La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice."
2.Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell 'appello e' dato immediato avviso all' autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell' udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti ((con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi, il giudice puo' indicare nel dispositivo un termine piu' lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione)).
3.L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
(71)
-------------AGGIORNAMENTO (71)
La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 20) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede la possibilita' di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice."