Articolo 74 del codice di procedura penale

Art. 74. Legittimazione all'azione civile1.L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale puo' essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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