Articolo 641 del codice di procedura penale

Art. 641. Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto1.L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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