Articolo 28 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 28
(Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio)
1. Il nominativo del difensore di ufficio e' comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che puo' essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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