Articolo 37 del codice delle pari opportunità
Art. 37. Legittimazione processuale a tutela di piu' soggetti
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11) 1.Qualora le consigliere o i consiglieri di parita' regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e' considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parita' promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2.Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i consiglieri di parita', qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.
3.Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' la consigliera o il consigliere di parita' regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.
4.Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. ((Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito)), nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 3.
Contro il decreto e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. ((La tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.))5.L'inottemperanza alla ((sentenza di cui al comma 3 e al comma 4)), al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e' punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi e comporta altresi' il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 e 11) 1.Qualora le consigliere o i consiglieri di parita' regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e' considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parita' promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2.Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i consiglieri di parita', qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.
3.Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' la consigliera o il consigliere di parita' regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.
4.Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti. ((Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito)), nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 3.
Contro il decreto e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. ((La tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.))5.L'inottemperanza alla ((sentenza di cui al comma 3 e al comma 4)), al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e' punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi e comporta altresi' il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.
1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2023, n. 10328Provvedimento: Numero registro generale 27991/2017 Numero sezionale 1229/2023 Numero di raccolta generale 10328/2023 AULA 'B' Data pubblicazione 18/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Progressioni orizzontali LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE criteri discriminazione SEZIONE LAVORO Composta da: r.g.n. 27991/2017 AN Manna - Presidente - Cron. Caterina Marotta - Consigliere - Rep. Irene Tricomi - Consigliere - Ud. 01/03/2023 Roberto Belle' - Consigliere - PU Ileana ED - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27991-2017 proposto da: EL IN, TI AN LA, MO RI RI, EN VA, CO AN, TI VA, OR RI RI, HE MA, OR TE, IN SA, OT RI IU, NI ON, AT NA RI, OL VA RI, DO EL, …Leggi di più...
2. Trib. Bologna, sentenza 03/01/2024, n. 928Provvedimento: N. R.G. 74/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 74/2022 promossa da: LIS OU S.R.L. (C.F. 01477830192), con il patrocinio dell'avv. PIZZOFERRATO ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PIZZOFERRATO ALBERTO ATTORE Contro UFFICIO CONSIGLIERE REGIONALI DI PARITA' REG. EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062590379), con il patrocinio dell'avv. PISCITELLI LOREDANA, elettivamente domiciliato in VIA D. CARBONESI N. 9 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. …Leggi di più...
3. Trib. Grosseto, sentenza 25/07/2024, n. 274Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro ❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO all'udienza del 24 luglio 2024, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 465 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente TRA EM HI, c.f. [...], nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Barletta e Antonino Mancini, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. Giorgio Barletta in Campobasso, alla Via Ugo Foscolo n. 6, presso il quale …Leggi di più...
4. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/02/2024, n. 298Provvedimento: r.g. 4702/21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 29.02.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4702/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: risarcimento danni” e vertente TRA S.S.D. SECURITY SERVICE DI TULLIO S.R.L. (04511310650) - avv. CRISCUOLO DARIO ([...]); RICORRENTE E RU ON ([...]) - contumace; RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.11.2021, la società ricorrente di cui in …Leggi di più...
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-24, n. 202100503Provvedimento: Pubblicato il 24/06/2021 N. 00503/2021 REG.PROV.COLL. N. 00187/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 187 del 2018, proposto da PA MA UC, rappresentata e difesa dall'avvocato PA Medori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini 148; per - per la …Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 25 del DL n. 137/2020·
- compensazione delle spese·
- decreto sindacale·
- discriminazione di carattere collettivo·
- estinzione del ricorso·
- giudizio amministrativo·
- rinuncia al ricorso·
- spese compensate