Articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale

Art. 1. Definizioni1.Ai fini del presente codice si intende per:
0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
a)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
c)carta d'identita' elettronica: il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d)carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
g)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
h)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
i)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una localita' o a un'area geografica specifica;
l)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
((l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;))m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
n)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
((n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;))((n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;))o)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
p)documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
r)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
s)firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
t)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
u)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
u-quater) identita' digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
v)originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
z)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
aa)titolare ((di firma elettronica)): la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la ((sua)) creazione ((nonche' alle applicazioni per la sua apposizione)) della firma elettronica;
bb)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179;
cc)titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
dd)interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;
ee)cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.))
ff)Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.1-bis.Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter.Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato ((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)).
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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