Articolo 15 del Codice del processo amministrativo

Art. 15


Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie

1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

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