Articolo 81 del Codice del processo amministrativo

Art. 81


Perenzione

1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche' non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
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