Articolo 37 del Codice del processo amministrativo

Art. 37


Errore scusabile

1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010

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