Articolo 34 del codice del processo tributario

Art. 34. Discussione in pubblica udienza1.All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2.Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
3.La commissione puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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