Articolo 652 del Codice Penale

Art. 652.

(Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000))

Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000))
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016
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