Articolo 322 quater del Codice Penale

Art. 322-quater
(Riparazione pecuniaria).

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 ((, 321))e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento ((di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,))restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Entrata in vigore il 16 gennaio 2019
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