Articolo 355 del Codice Penale

Art. 355.

(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena e' aumentata se la fornitura concerne:

1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi