Articolo 355 del Codice Penale

Art. 355.

(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena e' aumentata se la fornitura concerne:

1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

Sentenze46


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-19, n. 202306009
    Provvedimento:
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    • affidabilità dell'operatore economico·
    • art. 27 Cost.·
    • art. 3 legge 241/90·
    • art. 405 c.p.p.·
    • art. 80 d.lgs. 50/2016·
    • art. 83 d.lgs. 50/2016·
    • art. 93 d.P.R. 207/2010·
    • art. 97 Cost.·
    • consorzi di scopo·
    • dichiarazioni reticenti·
    • diritti di accesso agli atti·
    • diritto alla difesa·
    • diritto alla prova documentale·
    • discrezionalità della stazione appaltante·
    • esclusione automatica·
    • esclusione da gara·
    • giudizio di legittimità amministrativa·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • grave inadempimento·
    • indagini penali·
    • motivazione del provvedimento di esclusione·
    • onere motivazionale·
    • presunzione di non colpevolezza·
    • principio di par condicio competitori·
    • principio di proporzionalità·
    • proporzionalità della sanzione·
    • requisiti di moralità·
    • responsabilità degli amministratori·
    • responsabilità dei consorziati·
    • revisione in autotutela·
    • risoluzione contrattuale·
    • sindacato sulla motivazione·
    • terzietà delle dichiarazioni·
    • valutazione discrezionale della stazione appaltante

  • 3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-09, n. 202413853
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    • archiviazione per prescrizione·
    • art. 5 co 8 D.lgs. 286/1998·
    • art. 9 legge 5 febbraio 1992 n. 91·
    • cessazione della materia del contendere·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • concessione della cittadinanza italiana·
    • giurisprudenza in materia di cittadinanza·
    • integrazione socio-lavorativa·
    • principio di onere della prova·
    • principio di soccombenza virtuale·
    • procedimento penale·
    • rifiuto della naturalizzazione·
    • valutazione complessiva del richiedente

  • 4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-07-26, n. 202415303
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    • accesso agli atti·
    • aggiudicazione di gara·
    • carenza di istruttoria·
    • criteri di aggiudicazione·
    • dichiarazioni non veritiere·
    • diritti di difesa della concorrenza·
    • eccesso di potere·
    • gravi illeciti professionali·
    • interpretazione della lex specialis·
    • principio del risultato·
    • punteggio per l'impiego di persone con disabilità·
    • self cleaning·
    • valutazione dell'affidabilità·
    • violazione dei principi di imparzialità e buon andamento
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