Articolo 517 bis del Codice Penale

Art. 517-bis.

(( (Circostanza aggravante). ))((Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi