Articolo 517 bis del Codice Penale
Art. 517-bis.
(( (Circostanza aggravante). ))((Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.))
(( (Circostanza aggravante). ))((Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, puo' disporre, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.))
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-02-14, n. 202201080Provvedimento:Leggi di più...- carenza di motivazione·
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