Articolo 391 del Codice Penale

Art. 391.

(Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive)

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole e' punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi