Articolo 603 bis del Codice Penale

Art. 603-bis.

(( (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).))((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro))
Entrata in vigore il 3 novembre 2016

Sentenze218


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-18, n. 202307052
    Provvedimento:
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    • art. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011·
    • art. 85 D.Lgs. 159/2011·
    • compensazione delle spese·
    • familiari conviventi e condizionamento mafioso·
    • giurisprudenza in materia di interdittiva antimafia·
    • informazione interdittiva antimafia·
    • misure cautelari personali·
    • misure di prevenzione antimafia·
    • principio tempus regit actum·
    • ragionamento induttivo e prognosi di rischio·
    • reati ostativi antimafia·
    • sindacato di legittimità amministrativa

  • 2. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-01-17, n. 202300067
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 103 d.l. 34/2020·
    • compensazione delle spese di lite·
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    • permesso di soggiorno per attesa occupazione·
    • potere amministrativo vincolato·
    • regolamento UE 2016/679·
    • sospensione della pena

  • 5. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202302819
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    • accesso agli atti amministrativi·
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    • art. 10 bis l. 241/90·
    • art. 319 c.p.·
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    • art. 84 d.lgs. 159/2011·
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    • white list
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