Articolo 420 del Codice Penale
Art. 420.
(Attentato a impianti di pubblica utilita').
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48))((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48))
(Attentato a impianti di pubblica utilita').
Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita', e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48))((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48))