Articolo 133 bis del Codice Penale

Art. 133-bis.

(( (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria).))((Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice puo' aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa))
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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