Articolo 477 del Codice Penale
Art. 477.
(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-04, n. 202301995Provvedimento:Leggi di più...- art. 227 d.m. 81/2008·
- art. 477 c.p.·
- art. 482 c.p.·
- art. 590 c.p.·
- art. 6 d.lgs. 286/98·
- art. 75 d.P.R. 445/2000·
- art. 9 legge 91/1992·
- concessione della cittadinanza italiana·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- integrazione sociale·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- precedenti penali·
- reati ostativi alla cittadinanza·
- sindacato giurisdizionale·
- tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico·
- valutazione prognostica