Articolo 494 del Codice Penale
Art. 494.
(Sostituzione di persona)
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
(Sostituzione di persona)
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
2. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-05-18, n. 202400158Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 D.Lgs. n. 235 del 2012·
- art. 494, 476, comma 2, 479 c.p.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condanna penale·
- falsificazione materiale e ideologica·
- giudizio amministrativo·
- incandidabilità·
- misure cautelari·
- sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo·
- tutela della privacy
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-05-22, n. 202404575Provvedimento:Leggi di più...- abuso di poteri·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 10 d.lgs. 235/2012·
- compensazione delle spese di lite·
- condanna penale·
- giudicato implicito·
- incandidabilità·
- reati che configurano cause di incandidabilità·
- tutela della privacy·
- violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione o servizio