Articolo 183 del Codice Penale

Art. 183.

(Concorso di cause estintive)

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e' intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi piu' cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se piu' cause intervengono contemporaneamente, la causa piu' favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa piu' favorevole, si applica il capoverso precedente.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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