Articolo 612 bis del Codice Penale
Art. 612-bis.
(( (Atti persecutori).))((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.))
(( (Atti persecutori).))((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.))
4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-08-08, n. 202402837Provvedimento:Leggi di più...- ammonimento·
- art. 612 bis c.p.·
- art. 8 D.L. 11/2009·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese di giudizio·
- diritti partecipativi·
- eccesso di potere·
- misura di prevenzione·
- prova della persecuzione·
- valutazione della credibilità delle dichiarazioni·
- violazione di legge
5. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202300432Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 10 bis l. n. 241/1990·
- art. 5 d.lgs. 286/1998·
- bilanciamento di interessi·
- condanna penale per atti persecutori·
- diniego di rinnovo del permesso di soggiorno·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- tutela cautelare monocratica·
- tutela della privacy