Articolo 568 del Codice Penale

Art. 568.

( Occultamento di stato di un ((figlio)))

Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o riconosciuto)) in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

Sentenze3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi