Articolo 568 del Codice Penale
Art. 568.
( Occultamento di stato di un ((figlio)))
Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o riconosciuto)) in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
( Occultamento di stato di un ((figlio)))
Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio ((nato nel matrimonio o riconosciuto)) in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.