Articolo 295 del Codice Penale
Art. 295.
(Attentato contro i Capi di Stati esteri)
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e' punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi e' punito con l'ergastolo.(5)(92)((96a)) ------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ------------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.
(Attentato contro i Capi di Stati esteri)
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero e' punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e' punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi e' punito con l'ergastolo.(5)(92)((96a)) ------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------AGGIORNAMENTO (92)
La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ------------AGGIORNAMENTO (96a)
Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della L. 29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.
1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-07, n. 202302348Provvedimento:Leggi di più...- art. 20 co. 2 D.Lgs. n. 75/2017·
- art. 295 c.p.c.·
- art. 34 c.p.a.·
- art. 3 c.p.a.·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 79 c.p.a.·
- carenza di interesse·
- concorso pubblico·
- diritto amministrativo·
- esclusione da concorso·
- giudicato amministrativo·
- improcedibilità del ricorso·
- legittimo affidamento·
- pregiudizialità tecnica·
- principio di favor partecipationis·
- proposta di domanda risarcimento danni·
- requisiti di partecipazione·
- risarcimento danni·
- sospensione del processo·
- sospensione necessaria del processo
3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-09-28, n. 202000596Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazione amministrativa·
- art. 18 D.L. n. 67/1997 conv. nella L. n. 135/1997·
- doveri d'ufficio·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di rimborso spese legali·
- nesso funzionale tra fatti e servizio·
- oscuramento dei dati personali·
- responsabilità civile e penale dei dipendenti pubblici·
- rimborso spese legali·
- sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto