Articolo 215 del Codice Penale

Art. 215.

(Specie)

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
2° il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° la liberta' vigilata;

2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in una o piu' Provincie;

3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

4° l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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