Articolo 133 del Codice Penale
Art. 133.
(Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena)
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
(Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena)
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.