Articolo 133 del Codice Penale

Art. 133.

(Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena)

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:

1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;

2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:

1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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