Articolo 537 del Codice Penale
Art. 537.
(Tratta di donne e di minori commessa all'estero)
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
(Tratta di donne e di minori commessa all'estero)
I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.