Articolo 643 del Codice Penale

Art. 643.

(Circonvenzione di persone incapaci)

Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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