Articolo 317 bis del Codice Penale

Art. 317-bis.

(( (Pene accessorie).))((La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea))
Entrata in vigore il 27 aprile 1990

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