Articolo 317 bis del Codice Penale
Art. 317-bis.
(( (Pene accessorie).))((La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea))
(( (Pene accessorie).))((La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea))
3. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-12, n. 202300263Provvedimento:Leggi di più...- art. 1355 d.lgs. 66/10·
- art. 1370 d.lgs. 66/10·
- art. 1375 d.lgs. 66/10·
- art. 1376 d.lgs. 66/10·
- art. 1392 d.lgs. 66/10·
- art. 317-bis c.p.·
- art. 622 d.lgs. 66/10·
- art. 666 c.p.p.·
- art. 852 d.lgs. 66/10·
- art. 861 d.lgs. 66/10·
- art. 867 d.lgs. 66/10·
- art. 923 d.lgs. 66/10·
- eccesso di potere·
- estinzione della potestà sanzionatoria·
- interdizione dai pubblici uffici·
- perdita del grado·
- principio di buona fede e correttezza·
- principio di concentrazione del procedimento disciplinare·
- principio di immediatezza e tempestività·
- principio di ne bis in idem·
- principio di proporzionalità e ragionevolezza·
- riesame e revisione dei provvedimenti disciplinari·
- sanzione disciplinare·
- sostituzione della pena accessoria·
- violazione dei principi procedurali