Articolo 186 del Codice Penale

Art. 186.

(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna)

Oltre quanto e' prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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