Articolo 462 del Codice Penale
Art. 462.
(Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto)
Chiunque contraffa' o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cento a duemila.
(Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto)
Chiunque contraffa' o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cento a duemila.
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-16, n. 202422776Provvedimento:Leggi di più...- art. 46 DPR 445/2000·
- art. 75 DPR 309/1990·
- art. 9 legge 91/1992·
- autocertificazione·
- cittadinanza italiana·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- giudizio prognostico·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- mendacio dichiarativo·
- precedenti penali·
- sicurezza nazionale·
- spese giudiziarie
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-01-22, n. 202100682Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 166 codice penale·
- art. 17 legge regionale Lazio n. 58 del 1993·
- concorso pubblico·
- condanna penale·
- diniego di licenze e autorizzazioni·
- esclusione da graduatoria·
- giurisprudenza amministrativa·
- riabilitazione·
- sospensione condizionale della pena