Articolo 491 bis del Codice Penale
Art. 491-bis.
(( Documenti informatici. ))((Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.))
(( Documenti informatici. ))((Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.))