Articolo 491 bis del Codice Penale
Art. 491-bis.
(( Documenti informatici. ))((Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.))
(( Documenti informatici. ))((Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.))
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-28, n. 202303188Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 4 d.lgs. n. 286 del 1998·
- art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998·
- compensazione delle spese·
- diniego del permesso di soggiorno·
- falsità documentale·
- onere della prova·
- permesso di soggiorno·
- responsabilità penali·
- riforma della sentenza·
- tutela della privacy
4. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-06-05, n. 202309474Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 21-octies della legge 241/1990·
- art. 43 del d.lgs. 28/2011·
- fine lavori impianto fotovoltaico·
- giudicato·
- impianti fotovoltaici·
- legittimità costituzionale art. 43 del d.lgs. 28/2011·
- principio del favor rei·
- principio di irretroattività della legge·
- procedimento amministrativo·
- prova della notifica del preavviso di rigetto·
- sanzione di esclusione dagli incentivi energetici·
- tariffe incentivanti·
- terzo conto energia·
- vincolo amministrativo·
- violazione art. 10-bis della legge 241/1990