Articolo 491 bis del Codice Penale

Art. 491-bis.

(( Documenti informatici. ))((Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.))
Entrata in vigore il 22 gennaio 2016

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