Articolo 199 del Codice Penale
Art. 199.
(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.