Articolo 199 del Codice Penale
Art. 199.
(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
1. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-07, n. 202300460Provvedimento:Leggi di più...- annullamento graduatoria·
- eccesso di potere·
- prove comportamentali·
- selezione pubblica·
- sospensione efficacia atti amministrativi·
- valutazione tirocinio·
- violazione art. 3 legge 241/1990·
- violazione art. 97 Cost.·
- violazione criteri di valutazione prova orale·
- violazione par condicio dei candidati