Articolo 648 del Codice Penale

Art. 648.

(Ricettazione)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

((La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.))((Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.))

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del ((reato))da cui il denaro o le cose provengono non e' imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilita' riferita a tale ((reato))
Entrata in vigore il 30 novembre 2021
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