Articolo 604 del Codice Penale
Art. 604.
(Fatto commesso all'estero).
Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater ((, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies)) si applicano altresi quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.
In quest'ultima ipotesi lo straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
(Fatto commesso all'estero).
Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater ((, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies)) si applicano altresi quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.
In quest'ultima ipotesi lo straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.