Articolo 654 del Codice Penale

Art. 654.

(Grida e manifestazioni sediziose)

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose ((e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999
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