Articolo 490 del Codice Penale

Art. 490.

(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente. (94) (97a) ((129)) -------------AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". -------------AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonche' dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
Entrata in vigore il 17 febbraio 1992

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