Articolo 354 del Codice Penale

Art. 354.

(Astensione dagli incanti)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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