Articolo 684 del Codice Penale

Art. 684.

(( (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).))((Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila))
Entrata in vigore il 30 novembre 1981
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