Articolo 452 terdecies del Codice Penale

Art. 452-terdecies.

(( (Omessa bonifica).))((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000))
Entrata in vigore il 28 maggio 2015
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