Articolo 586 del Codice Penale
Art. 586.
(Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)
Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
(Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)
Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.
3. TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300071Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
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