Articolo 189 del Codice Penale

Art. 189.

(Ipoteca legale; sequestro)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1° delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2° delle spese del procedimento;

3° delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4° delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';

5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale, puo' essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, puo' non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
((116)) -----------AGGIORNAMENTO (116)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ha disposto (con l'art. 218, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale".
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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